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Cosa bisogna sapere riguardo alle Aste Immobiliari
Tutti, eccetto il debitore, possono partecipare alla vendita di un bene in asta, comprese società od enti tramite un proprio rappresentante legale, munito di idonei poteri.
La partecipazione può essere diretta e personale, oppure tramite avvocato, in veste di procuratore munito di procura speciale notarile.
Di norma, attualmente, è prevista una sola tipologia di vendita, quella denominata Senza Incanto. Eventuali gare con la vecchia procedura ad Incanto possono essere ancora presenti solo se specificatamente disposte dal Giudice, sia nelle procedure esecutive (pignoramenti) che concorsuali (fallimenti e concordati preventivi).
Le vendite derivanti da procedure concorsuali sono assoggettare alle normative previste dalla specifica legge sulle procedure fallimentari. Il soggetto preposta alla vendita del bene può utilizzare la procedura di vendita civilistica (Senza incanto) oppure diversamente attraverso il meccanismo della vendita competitiva, o altre forme similari ( invito ad offrire).
Nelle procedure esecutive l'aggiudicazione nella gara "Senza Incanto" è da ritenersi definitiva.
Nelle procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi) l'aggiudicazione è da ritenersi provvisoria fino all'emanazione del Decreto di trasferimento o, nel caso di "vendita competitiva" sino al rogito Notarile. Il curatore fallimentare o il commissario giudiziale possono sospendere la vendita over pervenga una offerta irrevocabile di acquisto per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto e bandire una nuova e successiva gara tra gli offerenti a partire dal prezzo della offerta migliorativa
La tipologia di vendita "Senza Incanto" prevede che da parte del partecipante venga presentata una offerta in busta chiusa. Nel caso di "vendita telematica" si parla di offerta telematica, ovvero di una "busta virtuale" in cui sono presenti tutti gli elementi richiesti dal bando di gara, ivi compreso il "modulo d'offerta" e la relativa documentazione amministrativa.L'offerta deve essere sottoscritta da colui che sarà successivamente l'intestatario del bene (proprietario).
E' possibile presentare offerte con più soggetti intestatari, specificandone le relative quote percentuali di proprietà.
L'offerta deve sempre essere conforme a quanto specificatamente indicato nell' Avviso di vendita. Per ogni vendita è fissato un prezzo di base d'asta.
Ogni offerta deve essere corredata da una cauzione, di importo non inferiore al 10 per cento della stessa, da depositarsi tramite "assegno circolare non trasferibile" o, nel caso di "vendita telematica", mediante "bonifico bancario".
L'offerta di acquisto e con essa la cauzione depositata è da considerarsi irrevocabile per 120 giorni dalla sua presentazione.
In caso di aggiudicazione la cauzione depositata di diventa un acconto del saldo prezzo. In caso di non aggiudicazione essa viene immediatamente restituita al termine della gara o, in caso di "vendita telematica" restituito tramite "bonifico bancario" sul conto corrente indicato dall'offerente.
Il trasferimento del bene avviene a cura del Giudice dopo che l'aggiudicatario ha assolto all'obbligo del saldo prezzo nei tempi indicati nel bando di gara.
Il titolo di proprietà sarà pertanto un Decreto di trasferimento a firma del Giudice e non già un Rogito notarile come in una normale compravendita.
La trascrizione della vendita e tutte le altre operazioni di trasferimento del bene avverranno a cura del Professionista delegato alla vendita o di un Notaio con sub-delega autorizzato dal Giudice.
I tempi per ottenere il titolo di proprietà non sono propriamente definibili, essi variano secondo le contingenze in essere nei vari comparti del settore. In via indicativa entro 1- 3 mesi dal momento del saldo prezzo. Tutto dipende dal Tribunale e dal Giudice assegnato-
Comunque noi di Domos assistiamo il cliente fino al giorno della presa possesso dell'immobile e grazie alla nostra pratica ed esperienza riusciamo a velocizzare i tempi.
